Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 11/01/2006 n. 4

- attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti sulla base di progetti;

-attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici;

-sia altresì opportuno che l'Autorità si avvalga dell'Enea anche per le attività di studio e di proposta di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica, e dell'aggiornamento periodico di quelle approvate;

- sia necessario disciplinare il rapporto di collaborazione con l'Enea per lo svolgimento delle attività di cui sopra mediante lo schema di convenzione sopra richiamato, che si intende rinnovabile, rinviando, per i profili non regolati ad un successivo atto del Direttore generale dell'Autorità;

-sia opportuno prevedere tempi per lo svolgimento da parte dell'Enea delle attività previste ai sensi del presente provvedimento compatibili con le scadenze fissate dalle Linee Guida e con l'esigenza di validazione dei risultati di tali attività da parte dell'Autorità;

- sia opportuno prevedere obblighi di riservatezza per l'Enea relativamente a fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dall'Autorità o da soggetti terzi in virtù della presente Convenzione;

-sia opportuno definire disposizioni integrative della disciplina dei procedimenti di approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;

-sia altresì opportuno prevedere modalità operative per la gestione delle attività di verifica e certificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti sulla base di progetti standardizzati, analitici e a consuntivo;

- sia necessario porre i costi sostenuti dall'Enea per lo svolgimento delle attività previste ai sensi del presente provvedimento, a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04 e del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04;

Delibera:

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; Direttore DCQS è il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità; Direzione DCQS è la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità; decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 è il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; l'Enea è l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2003, n. 257; Linee Guida sono le «Li- nee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica », approvate dall'Autorità con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03.

Art. 2 - Approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida

2.1 Responsabile dei procedimenti di cui all'art. 6 delle Linee Guida è, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04, il Direttore DCQS, al quale devono essere indirizzate le proposte di progetto e di programma di misura, oltre che le eventuali istanze di partecipazione al procedimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.

2.2 Al fine di consentire la partecipazione al procedimento a soggetti terzi controinteressati, dell'avvio del medesimo è data notizia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, mediante avviso pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2.3 Il responsabile del procedimento ha facoltà di delegare all'Enea, di cui l'Autorità si avvale ai sensi del successivo art. 4, lo svolgimento dell'attività istruttoria, dandone comunicazione all'Enea ed al soggetto interessato.

2.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del progetto ai fini dell'attività istruttoria, compresi quelli allegati alla proposta di progetto e di programma di misura e alle sue eventuali integrazioni devono essere trasmessi all'Autorità, oltre che nell'originale cartaceo, anche mediante il supporto informatico messo a disposizione nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it). In assenza dell'invio telematico e dell'invio cartaceo la trasmissione non viene considerata perfezionata e dunque esaminabile.

2.5 La documentazione acquisita o formata nel singolo procedimento viene resa disponibile, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, presso i locali della Direzione DCQS.

Art. 3 - Verifica e certificazione dei risparmi energetici

3.1 La richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 2004, di cui al comma 12.1 delle Linee Guida, deve essere trasmessa, entro i termini di cui all'art. 12 delle medesime Linee Guida, al Direttore DCQS.

3.2 Lo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 13 delle Linee Guida è condotto dall'Enea, di cui l'Autorità di avvale ai sensi del successivo

art. 4. In tal caso, l'Enea formula direttamente le richieste di integrazioni e chiarimenti che si rendano necessarie.

3.3 Qualora il Direttore DCQS, in luogo di quanto previsto al comma 3.2, ritenga di provvedere allo svolgimento delle attività ivi richiamate con altra modalità, ne dà immediata comunicazione all'Enea e al soggetto titolare del progetto.

3.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del progetto ai fini delle attività di verifica, compresi quelli allegati alla richiesta e alle eventuali sue integrazioni devono essere trasmessi, oltre che nell'originale cartaceo, anche mediante il supporto informatico messo a disposizione dall'Autorità tramite il proprio sito internet (www.autorita.energia.it). L'originale cartaceo è sempre trasmesso all'Autorità. In assenza dell'invio telematico e dell'invio cartaceo la trasmissione non viene considerata completa e dunque esaminabile.

3.5 La certificazione dei risparmi riconosciuti di cui al comma 16.1 delle Linee Guida, nonchè la comunicazione dell'esito negativo degli eventuali controlli di cui al comma 14.1 delle medesime Linee guida, avviene con atto del Direttore DCQS.

Art. 4 - Avvalimento dell'Enea per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici

4.1 L'Autorità a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici, si avvale dell'Enea, per un periodo di 3 anni a far data dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 4.3, lettera a), per lo svolgimento delle seguenti attività

a) attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura, ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida

b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti

c) attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della relativa certificazione.

4.2 L'Autorità si avvale dell'Enea per lo svolgimento delle attività di studio e proposta di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica di cui ai commi 4.5 e 5.2 delle Linee Guida, nonchè dell'aggiornamento periodico di quelle approvate.

4.3 Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, le attività di cui ai commi 4.1 e 4.2 sono svolte dall'Enea secondo la disciplina contenuta

a) nella Convenzione allegata al presente provvedimento (allegato A)

b) in successiva determinazione del Direttore generale dell'Autorità, sentito l'Enea, per quanto riguarda in particolare le procedure operative da seguire e i contenuti specifici dell'attività attuativa del presente provvedimento.

Art. 5 - Copertura degli oneri

5.1 Gli oneri sostenuti dall'Enea per le attività di cui all'art. 4 sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04, nonchè del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della Convenzione.

5.2 Le variazioni dei suddetti oneri, con particolare riferimento ai costi del personale, sono valutate dall'Autorità, ai fini dell'eventuale revoca del presente provvedimento, nei trenta giorni successivi al ricevimento della loro comunicazione da parte dell'Enea. Decorso tale termine, si considera effettuata la valutazione di conformità dei nuovi costi alle esigenze sottese al presente provvedimento.

Art. 6 - Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento viene pubblicato, ad eccezione dell'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 gennaio 2006 Il presidente: Ortis

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional